Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Destinatari: il corso è destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti dai lavoratori così come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008.

L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia delle informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia dei rischi specifici che riguardano l'impresa in cui svolge l'attività lavorativa.

Durata: Il corso di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve avere una durata minima di 32 ore.

Oltre alla formazione di base, l'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale la cui durata non può essere inferiore a 4 ore per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori ed a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Tale obbligo di aggiornamento trova fondamento nell’articolo 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba essere ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Numero di RLS: come indicato dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Il numero varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unità produttive delle stesse. Il testo unico definisce la soglia minima di RLS per ciascuna unità produttiva ma è demandata alla volontà delle parti datoriali e sindacali la facoltà di aumentare la quantità minima definita per legge che è la seguente:
• n. 1 RLS nelle entità produttive fino a 200 lavoratori;
• n. 3 RLS nelle entità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
• n. 6 RLS nelle entità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS come stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs.81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l’assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l’art. 48).

Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un attestato di frequenza riconosciuto dalla Regione Campania e/o altro Ente accreditato e valido a livello Nazionale, che certifica l’idoneità riscontrata.